Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

"Zingaro e non solo" .

ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione e durata E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica, nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. L'Associazione assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Zingaro e non solo ", da ora in avanti denominata Associazione.L'Associazione ha la propria sede sociale nel Comune di Castellammare del Golfo Sempre al fine del raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà aderire a tutti quegli enti o federazioni o organismi sportivi o di promozione sportiva o culturale accettandone i relativi statuti e regolamenti. Altresì si impegna ad osservare le norme e i regolamenti del CONI e di tutti quegli enti riconosciuti dalle leggi dello Stato, enti da cui intende essere riconosciuta.L'Associazione è laica, apolitica ed apartitica, e potrà operare anche nel campo delle attività sociali e di volontariato.L'Associazione ha durata illimitata, e potrà eventualmente essere sciolta secondo le modalità più avanti previste.

ARTICOLO 2 Caratteristiche L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.L' Associazione promuove un sano interesse per lo sport, per la natura e per la riscoperta e la promozione dei valori etici, sociali e morali della ( e nella ) collettività, per questo ispirandosi in maniera laica ai valori cristiani fondanti della nostra società.L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 3 Scopi e attività L'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio sportive compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva. Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.A tal fine l'Associazione potrà:

  1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché promuovere, partecipare o collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative anche aperte a tutti;
  2. allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
  3. esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
  4. Promuovere la cultura dei diritti umani, della libertà e della pace rifiutando qualsiasi tipo di razzismo o di discriminazione, compiendo tutte quelle azioni che consentano ai cittadini la libera partecipazione alla vita sociale e l'aggregazione senza distinzione di fasce o ceti sociali o pregiudizi e mettendo in essere iniziative che tendano ad aiutare le fasce meno abbienti della collettività e a valorizzare il patrimonio culturale popolare.
  5. Promuovere attività o iniziative che tendano a favorire l'occupazione e che tutelino il diritto al lavoro, partecipando anche con propri investimenti alle attività che, attraverso piani di sviluppo e gestione di servizi, tendano alla valorizzazione del territorio, dell'ambiente, del patrimonio storico ed artistico e della difesa della natura.
  6. Promuovere e gestire anche direttamente tutte quelle iniziative che mirino al raggiungimento degli scopi ed attività sociali, inclusi servizi di segretariato e di patronato nei vari settori sportivi, sociali ed economici.
L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

ARTICOLO 4 Soci Chiunque può proporre la propria adesione all'Associazione in qualità di socio, senza distinzione di sesso, razza, religione, orientamento politico o sessuale, minorazione o pregiudizio alcuno purché si riconosca nelle finalità espresse dall'art. 3 e si impegni a contribuirne alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. Il mancato pagamento dei contributi sociali all'epoca stabilita fa perdere al socio inadempiente il diritto di voto e provoca la sua sospensione ad ogni effetto, la quale avrà la durata dell'inadempienza ma dopo un mese il consiglio direttivo potrà trasformarla nella perdita della qualifica di socio.I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti come previsto, alle cariche sociali.Tutti i rapporti ufficiali tra i vari organi dell'Associazione e il socio, sono tenuti nelle seguenti forme previste: raccomandata a mezzo posta, o corrispondenza tra le mail dell'associazione e quella depositata dal socio in maniera ufficiale, o mezzi equivalenti accettati e stabiliti da entrambe le parti.Non sono ammessi soci temporanei.

ARTICOLO 5 Criteri di ammissione e esclusione dei soci L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

  1. presentazione della richiesta di adesione;
  2. accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio Direttivo, che demanda al Segretario l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.Il Consiglio Direttivo può anche rigettare la richiesta di adesione, iscrivendo la motivazione nel proprio registro delle riunioni, senza per questo essere tenuto a darne pubblica motivazione.La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni presenti e future dell'associato minorenne.La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.Il recesso da socio deve essere comunicato nelle forme previste. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.L'espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:
  1. comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto;
  2. infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
  3. mancato pagamento delle quote associative;
  4. aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.
  5. essere imputato in reati che pregiudichino il corretto rapporto di fiducia con gli altri soci e con l'Associazione, fermo restando il principio d'innocenza fino a giudizio finale.
In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati nelle forme previste al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere entro quindici giorni dalla notizia, contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima convocazione utile.

ARTICOLO 6 Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

  1. l' Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.
  4. il Vice Presidente
  5. il Segretario
Tutte le cariche - in quanto rivestite da soci - sono soggette al regolamento relativo ai soci in merito di dimissioni, autosospensione, sospensione o espulsione dall' Associazione.Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

ARTICOLO 7 L'Assemblea dei soci L'Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio Direttivo.L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:

  1. approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  2. elegge i membri di pertinenza del Consiglio Direttivo e ne ratifica il numero dei componenti;
  3. delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
  4. delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
  5. decide l'importo della quota associativa annuale;
  6. approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente;
  7. decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
  8. esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio Direttivo;
  9. delibera le modifiche al presente statuto.
Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio, o nelle altre forme previste, almeno 10 giorni prima della data fissata.Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione per cui si richiede la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei voti rappresentati.L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona nominata dalla stessa assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti.In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.Per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal verbalizzante.Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 8 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da un numero di consiglieri come deliberato e fino a sei ed eletti fra i soci candidatisi.Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di tutti i membri elettivi di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.Il Consiglio ha il compito di:

  1. redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
  2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  3. redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
  4. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  5. formulare ed adottare gli eventuali regolamenti interni da poi sottoporre alla ratifica ed approvazione dell'Assemblea;
  6. favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
  7. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
  8. adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti e dirimere le controversie tra gli stessi soci o questi e l'Associazione.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso nelle forme previste da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

ARTICOLO 9 Il Presidente Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, fra quanti candidatisi: nei primi due scrutini occorrerà la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, mentre al terzo scrutinio risulterà eletto il candidato socio più votato. Resta in carica due anni e può essere rieletto. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, oltre ché la firma sociale e il potere di delega.Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e di curare l'attuazione delle deliberazioni assunte.Il Presidente coordina le attività sociali, presiede alla verifica ed attuazione di tutte le norme statutarie, nonché di tutte le norme e i regolamenti successivamente votati dalle assemblee dei soci; si avvale del diritto di veto motivato, qualora ritenga un atto o una decisione, non in sintonia con lo statuto e le successive norme o con i principi etici e morali o di giustizia.Esso commina o applica in via provvisoria sanzioni o regolamenti nelle more della ratifica da parte dell'organo sociale preposto Il Presidente è autorizzato ad instaurare rapporti bancari, quali l'apertura di conti correnti semplici o in scopertura, accendere mutui o fidi; contrarre contratti di locazione o di servizi; effettuare compravendite nel nome e nell' interesse.In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente con la supervisione del Segretario Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

ARTICOLO 10 Il Vice presidente Il Vice Presidente resta in carica due anni e viene eletto con la medesima procedura adottata per il Presidente, e di questi ne ricopre temporaneamente le funzioni - sotto la supervisione del Segretario - qualora ne ricorrano i motivi o le condizioni.Può ricevere deleghe allo svolgimento di particolari mansioni od incarichi; è membro del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 11 Il Segretario Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle pratiche e della vita amministrativa dell'Associazione; attua quanto di sua competenza viene sancito nelle assemblee o è previsto nello statuto o in successive norme integrative. Vigila sull'operato del Vice Presidente nei periodi di sede vacante del Presidente, anche ponendo il veto su quanto messo in essere in difformità di statuto e successive norme, o anche di leggi dello stato. Viene eletto e può essere rimosso dall'Assemblea in entrambi i casi su proposta del Presidente; è membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà, da attività commerciali.Non costituiscono beni dell'Associazione i beni, le attrezzature o i valori messi temporaneamente a disposizione da soci o terzi sia in forza di comodato che di contratto; gli uni e gli altri, mantengono la proprietà del bene e dei valori, nonché il diritto al ripristino funzionale della cosa danneggiata .Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

ARTICOLO 13 Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 14 Modifiche dello Statuto Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7.Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

ARTICOLO 15 Scioglimento dell'Associazione In caso di scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste dall'art, 7, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 16 Clausola compromissoria I soci si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per le loro eventuali questioni con la Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra Associazione e soci o fra soci stessi nell'ambito della vita sociale, saranno sottoposte al giudizio inappellabile della Assemblea dei soci o di persona da questa delegata quale arbitro amichevole compositore.

ARTICOLO 17 Integrazione Assemblea dei soci 24 Novembre 2019 Istituzione il gruppo whatsapp come mezzo di comunicazione.a) L'associazione si avvarrà dell'applicazione di whatsapp per le comunicazioni inerenti: attività ,adesioni ed ogni avviso a parer del direttivo utile per i soci.

  • b) Possono farne parte solo gli iscritti all'associazione che hanno versato la quota associativa entro il 31 marzo.
  • c) Chi non vuole che il suo nome venga menzionato nelle comunicazioni, può chiederlo direttamente al presidente o al direttivo, in questo caso verrà escluso dal gruppo, anche se manterrà tutti i diritti di socio e riceverà le comunicazioni, se sarà possibile, in privato.
  • d) Non sono ammessi commenti e saluti personali che non riguardano tutto il gruppo, così come non sono permesse le catene di Sant'Antonio. Eventuali promozioni ad associazioni o attività benefiche devono essere inoltrate al Presidente. Sarà lui in collaborazione con il direttivo, a valutarne l'opportunità e la pubblicazione.
  • e) Le comunicazioni che riguardano : lamentele, opinioni e suggerimenti, fuori dal contesto e finalità dell'associazione, devono essere inviate al presidente o ad un componente del direttivo che vaglieranno la notizia.
  • f) non sono ammesse comunicazione o proposte di natura commerciali.


ARTICOLO 18 

Rinvio Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le successive integrazioni ed interpretazioni votate dall'Assemblea dei soci, e le norme contenute nello statuto del CONI e degli enti nazionali di promozione sportiva o culturale e sociale ai quali l'Associazione potrà aderire ed in ultima istanza le norme previste dalle leggi in materia.

Il Presidente 

Camillo Di Maria

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